Molte
volte ci siamo chiesti quale sia l’orientamento
della giurisprudenza in materia di contagio
e abbiamo chiesto all’Avv. Paolo
Cichetti di fornirci informazioni adeguate.
Riceviamo
spesso telefonate di persone che scoprono
di essere HIV positive e che, nel periodo
che segue l’angoscia di questa notizia,
ci dicono di sapere con certezza chi li
ha contagiati. Poi, nella conversazione,
apprendiamo spesso che la persona aveva
rapporti occasionali con persone di cui
non conosceva lo stato sierologico o che
le analisi fatte in precedenza, seppure
ne avesse fatte, non erano recenti. Altre
volte invece, ci dicono di aver avuto
rapporti ripetuti e non protetti con una
sola persona che sapeva di esserlo e non
li aveva avvertiti.
Avv. Cichetti:“Il nostro ordinamento
non ha optato, per prevenire e reprimere
i reati che possono configurarsi nel caso
di contagio, o rischio di contagio da
HIV, con l’adozione di norme incriminatrici
speciali, ma ha scelto, a differenza di
altri paesi, di utilizzare le fattispecie
già codificate. A parte il delitto,
doloso (art. 438 c.p.) o colposo (art.
452 c.p.), di epidemia provocata mediante
la diffusione di germi patogeni, fattispecie
per la quale risulta praticamente impossibile
dimostrare il rapporto di causalità
tra il comportamento dell’agente
e la diffusione epidemica, le figure delittuose
più attinenti al tema in questione
sono i delitti di omicidio e di
lesione personale.”
Lesione
personale se si causa sieropositività,
tentato omicidio se si causa uno sviluppo
precoce della malattia, cioè dell’AIDS.
Avv.
Cichetti: “Presupposto il riconoscimento,
a norma del codice penale, della sieropositività
come malattia, più precisamente
come malattia a trasmissione sessuale,
quale sarà la fattispecie applicabile,
qualora al rapporto sessuale a rischio
faccia seguito il contagio di una persona,
visto che l’evoluzione della sindrome
da immunodeficienza acquisita (AIDS) conduce
alla morte? Quella del tentato omicidio
o quella, pacificamente ammessa, delle
lesioni personali aggravate? Una pronuncia
del Tribunale di Roma esclude l’esistenza
di un nesso causale necessario tra la
contrazione della sieropositività
e quella dell’AIDS conclamata, pertanto,
nel caso in cui la vittima del contagio
si trovi nella fase di latenza clinica
che caratterizza lo stato di sieropositività,
la fattispecie delittuosa sarà
quella della lesione personale aggravata
ex art. 582 c.p., e non quella del tentato
omicidio, non potendo essere ravvisata
nel comportamento del colpevole una condotta
idonea a cagionare la morte della vittima
; il tentato omicidio, tuttavia, potrà
trovare riscontro qualora la vittima del
contagio abbia precocemente sviluppato
la fase conclamata della malattia dalla
quale discende, in modo sostanzialmente
inevitabile, la morte.
Nella
maggior parte dei casi si configura il
reato di colpa aggravata e non di dolo
per la persona con HIV.
Avv.
Cichetti: “Nell’ambito dei
delitti consumati è opinione prevalente,
a proposito dell’elemento psicologico
del reato, che il contagio per via sessuale
debba essere ascritto all’agente,
(colui che agisce, ossia la persona con
HIV, n.d.r.) almeno nella grande maggioranza
dei casi, a titolo di colpa aggravata
dalla previsione dell’evento, perché
l’agente, pur rappresentandosi l’evento
come possibile risultato della sua condotta,
agisce nella ragionevole speranza che
esso non si verifichi. In questi casi
l’agente agisce nella convinzione,
giusta o sbagliata che sia, che l’evento,
cioè il contagio, non si verificherà
.”
In
caso di morte del soggetto infettato,
all’interno di relazioni sessuali
ripetute nel tempo, si parla di omicidio
doloso se il soggetto infettante era consapevole
del proprio stato sierologico e non lo
ha comunicato.
Avv.
Cichetti: “Tuttavia, nelle relazioni
sessuali protratte nel tempo connotate
sia dall’assenza di precauzioni
tese a ridurre il rischio, sia dalla mancata
comunicazione al partner sessuale dello
stato di sieropositività, in caso
di morte di quest’ultimo l’ipotesi
delittuosa sarà molto probabilmente
caratterizzata dal dolo eventuale, cioè
dall’accettazione del rischio, per
cui risponderà a titolo di dolo
l’agente che, pur non volendo l’evento,
accetta il rischio che esso si verifichi
come risultato della sua condotta, comportandosi
anche a costo di determinarlo . Nonostante
questo orientamento giurisprudenziale
una importante sentenza della Corte di
Cassazione , relativa a un caso di contagio
- dal marito alla moglie, successivamente
deceduta - ha invece individuato la fattispecie
delittuosa nell’omicidio colposo
aggravato dalla previsione dell’evento,
artt. 589 e 61 n. 3 c.p., modificando
l’imputazione originaria che riteneva
l’agente colpevole del reato di
omicidio volontario aggravato con dolo
eventuale, art. 575 c.p. La Cassazione,
con la sua interpretazione fondata su
una diversa valutazione dell’elemento
psicologico, ha condannato l’imputato
alla pena di 4 anni di reclusione, modificando
sensibilmente la pena indicata dal tribunale
che ne prevedeva 14.”
Sanzionato
anche il rapporto ripetuto nel tempo,
senza protezione, che non contagia: tentate
lesioni personali
Avv.
Cichetti: “Passiamo ora all’ambito
del delitto tentato, che si ha quando
al rapporto sessuale a rischio, trascorso
un adeguato lasso di tempo (periodo-finestra),
non segue la trasmissione dell’infezione
da HIV. Data l’incompatibilità
tra la struttura normativa del dolo eventuale
e quella del tentativo, si potrà
parlare di tentativo punibile, e quindi
di dolo diretto, solo quando il rapporto
potenzialmente contagiante non sia occasionale,
ma integri una vera e propria relazione
sessuale cosicché il rischio di
contagio diventa probabile. L’agente
accettando il rischio accetta - proprio
a causa della probabilità del suo
verificarsi - l’evento e, quindi
lo vuole. Quando il rapporto sessuale
non protetto si trasforma da “azione
isolata” ad “attività”
acquisisce l’efficienza causale
a trasmettere l’infezione da HIV.
Nel primo caso, visto che il rischio di
contagio è solo possibile o addirittura
raro, saremo nell’ambito del delitto
impossibile per inidoneità della
condotta, nel secondo caso invece, le
fattispecie criminose, connotate dal dolo,
saranno quelle delle lesioni personali
aggravate dolose, consumate o tentate
a seconda del verificarsi o meno del contagio.
In
caso di rapporti occasionali sarà
più complesso individuare l’identità
dell’autore del contagio visto che
la persona infettata potrebbe aver avuto
altri rapporti a rischio anche con differenti
partners.
Avv.
Cichetti: “La dimostrazione del
nesso di causalità è un
tema particolarmente complesso tanto più
se si tratta di un singolo contatto sessuale,
non potendosi infatti escludere che la
vittima abbia contratto altrimenti la
patologia. Nel caso contrario, cioè
quando il contatto sessuale si concretizza
in una relazione protratta nel tempo,
risulterà sicuramente più
facile individuare l’autore del
contagio. Infine, ha valore discriminante
sulla punibilità del reo il consenso
della persona offesa, cioè della
vittima del contagio? No, perché
l’art. 5 c.c. vieta gli atti di
disposizione del proprio corpo produttivi
di una diminuzione permanente dell’integrità
fisica.”
In
sintesi, la responsabilità del
contagio è esclusivamente di coloro
che sono già infettati, se sanno
di esserlo. E ciò può comportare
una volta in più un incentivo a
non fare il test per non sapere.
Avv.
Cichetti: “In conclusione, c’è
da osservare che l’uso delle sanzioni
penali e la criminalizzazione dei rapporti
sessuali non protetti, finisce con il
porre l’intera responsabilità
della prevenzione del contagio su coloro
che sono già stati infettati, il
che contrasta con il prevalente orientamento
in tema di sanità pubblica per
cui ogni persona, indipendentemente dalla
propria condizione sierologica, deve adoperarsi
per proteggere se stesso e il prossimo
dal contagio (a tale proposito la giurisprudenza
non definisce esplicitamente il concetto
di rapporti sessuali protetti e non protetti,
affidandosi al cosiddetto senso comune
e ciò implicitamente ammette che
l’uso del preservativo rappresenta
un modo di avere un rapporto sessuale
protetto n.d.r.). Va inoltre sottolineato
che, poiché la responsabilità
penale deriva dalla consapevolezza del
proprio status da parte della persona
con HIV/AIDS, potrebbe profilarsi come
vantaggioso, a questo riguardo, non acquisire,
attraverso il relativo test, tale consapevolezza,
con ciò inficiando diffusione ed
efficacia dei programmi di prevenzione
basati sull’accertamento sierologico".
In
generale, il quadro che ne emerge è
quello di una giurisprudenza orientata
a colpevolizzare la persona già
infetta, visto che anche il consenso del
partner ad avere rapporti sessuali non
protetti non diminuisce la responsabilità
della persona che contagia, pur essendo
tutti consapevoli dell’esistenza
di malattie a trasmissione sessuale e
dei rischi che ne derivano.
Fonte:
nadironlus.org
|