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PROPOSTE DI LEGGE SUL PRESERVATIVO

Diffondere capillarmente l’informazione per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e rendere accessibili modalità e costi per l’acquisto dei profilattici. Al di là dei concorsi di Comodo o di analoghe iniziative, qualcuno al Parlamento sembra averci pensato. Si tratta dell’on. Franco Grillini, deputato dei Ds e presidente onorario dell’Arcigay, che ha presentato un progetto di legge “sulla diffusione di materiale informativo e di prevenzione all'aids e in particolare dei profilattici”. Il testo parte dal presupposto che i casi di contagio delle malattie sessuali sono in aumento, anche se questo dato si riferisce al biennio 2000-2002. Infatti, la proposta di legge dell’on. Grillini è stata presentata il 12 giugno 2002, è stata assegnata alla Commissione XII per gli Affari Sociali della Camera il 10 marzo 2003 e poi… non se ne sa più nulla o, forse, si è fermata lì.
I lunghi tempi parlamentari hanno impantanato un’altra proposta di legge molto simile a quella dell’on. Grillini, e presentata dall’on. Pecoraro Scanio dei Verdi addirittura il 12 luglio 2001. In attesa di avere aggiornamenti sul cammino verso l’approvazione magari dai deputati direttamente interessati, vi proponiamo la versione integrale dei due testi.

Proposta di legge di Franco Grillini

Proposta di legge di Alfonso Pecoraro Scanio

Progetto di legge sulla diffusione di materiale informativo e di
prevenzione all'aids e in particolare dei profilattici


Onorevoli Colleghi! - Dal suo apparire, negli ormai lontani anni ottanta, il virus HIV, causa della Sindrome da Immunodeficenza Acquisita, ha avuto una diffusione epidemiologica in costante aumento.
Inizialmente veniva relegata a malattia di “categoria”; a causa del fatto che solo una parte della popolazione sembrava esserne colpita.
L’informazione e le campagne di prevenzione vennero pertanto modellate su questa errata valutazione e il cui principale risultato fu da una parte di colpevolizzare ed emarginare una fetta di popolazione e dall’altro il creare una falsa aurea di immunità nella rimanente parte.
Solo con la trasformazione da problema di “categoria” a malattia legata ai comportamenti “a rischio” si è finalmente potuto ottenere risultati nella riduzione del numero di infezioni.
In Italia, a fronte della presa di coscienza che l’epidemia si diffondeva al di fuori dei gruppi che inizialmente presentavano la maggior parte dei casi di AIDS si era scelto non di fornire gli strumenti per limitare la possibilità di contagio bensì, utopisticamente, indicare come unico mezzo di prevenzione l’eliminazione dei comportamenti a rischio.
Solo in un secondo tempo, ad opera prima di Associazioni di volontariato e in seguito di Enti locali particolarmente “illuminati”, sull’esempio di altre nazioni, si fece strada la filosofia della “riduzione del danno” secondo la quale, parallelamente ad un opera di informazione ed educazione sanitaria, venivano distribuite siringhe monouso e profilattici.
I risultati furono immediatamente visibili, in particolare tra gli appartenenti a quella fetta di popolazione più sensibilizzata in quanto facente parte delle categorie inizialmente tanto citate. Le statistiche segnarono un arresto dell’aumento di casi di contagio ridimensionando le previsioni catastrofiche che in base ai dati precedenti fornivano una prospettiva per la fine del secolo scorso di milioni di sieropositivi nella sola Italia.
Parallelamente, contrariamente a quanto temevano gli scettici, non fu rilevato alcun incremento nella frequenza dei comportamenti a rischio bensì una maggiore consapevolezza e prudenza.
Nel corso degli ultimi due anni però si è assistito ad un nuovo innalzamento nel numero dei contagi, statisticamente accertato dall’Osservatorio Nazionale AIDS, con però un mutamento relativamente al mezzo di trasmissione del virus: se inizialmente, in Italia particolarmente, la via preferenziale di inoculazione erano le siringhe utilizzate dai tossicodipendenti, ora la trasmissione per via sessuale, e soprattutto eterosessuale, è la principale causa di contagio. Contestualmente si assiste anche ad un sensibile aumento nella diffusione di altre malattie a trasmissione sessuale.
La fascia di popolazione maggiormente esposta è quella composta dai giovani tra i quali, la naturale scoperta della sessualità non è accompagnata praticamente da nessuna forma di educazione sessuale né da parte della maggioranza delle famiglie né da parte delle Istituzioni.
Non è comunque da dimenticare anche la popolazione adulta che, pur essendo maggiormente informata e nonostante l’evolversi dei costumi, ancora ha delle remore culturali all’uso di quegli accorgimenti che evitano nella quasi totalità dei casi il rischio di contagio.
Il problema principalmente riscontrato in diversi studi sulla popolazione, sia giovane che adulta, per l’uso dei profilattici è la relativa difficoltà di reperimento nonché il loro alto costo.
Seppur negli ultimi anni si sia visto un aumento dei punti vendita in cui è possibile acquistare profilattici, oltre alle farmacie sono reperibili presso supermercati, tabaccherie, autogrill, non sempre questi sono della qualità adatta al fine della prevenzione dall’AIDS e da altre MTS.
Il tragitto tra la produzione e la vendita al dettaglio fa sì che da un costo di produzione di pochi centesimi si passi ad un prezzo per l’utilizzatore anche di diversi Euro al pezzo.
Questa proposta di Legge vuole essere una risposta concreta a questa serie di problematiche, educare all’uso dei profilattici facilitandone il reperimento e abbattendo le barriere culturali che ancora lo fanno considerare una sorta di tabù, calmierare, attraverso una distribuzione gratuita o a costo contenuto, i prezzi di vendita al dettaglio, garantire la qualità del prodotto e, non ultimo, fornire una adeguata informazione sia sull’uso corretto che sulla effettiva utilità nella prevenzione.
Non si tratta di voler indicare il profilattico come unico mezzo di prevenzione ma fornire una reale possibilità di scelta consapevole.
Uno stato laico che deve preoccuparsi dell’intera popolazione, davanti a malattie come l’AIDS, di cui non si è trovata ancora la cura definitiva né tanto meno il vaccino e che ha come unico esito la morte della persona malata, non può nascondersi dietro ad ipocriti precetti ma fornire tutti i mezzi possibili per la salvaguardia della salute di tutti i cittadini e in particolare delle fasce più deboli economicamente o culturalmente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Stampa del materiale informativo e
approvvigionamento dei profilattici)

1. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Assessorati ai Servizi Sociali e le Organizzazioni di Volontariato e del Privato sociale approntano il materiale informativo per la prevenzione dell’AIDS e delle altre malattie a trasmissione sessuale e provvedono all’acquisto dei profilattici.

Art. 2.

(Modalità di distribuzione)

  1. Il Ministro della Salute, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede, con proprio decreto, a stabilire i livelli qualitativi minimi dei profilattici da distribuire e con cadenza annuale a pubblicare i bandi di concorso per la fornitura, a livello nazionale, dei profilattici e dei macchinari necessari alla loro distribuzione ed entro i tre mesi successivi darà indicazione alle parti interessate delle aziende e dei materiali selezionati.

  2. In concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca stabilisce le modalità per la posa delle macchine distributrici di profilattici a prezzo agevolato o gratuito nelle scuole secondarie superiori e nelle università e per la diffusione del materiale informativo.

  3. In concerto con le Associazioni di categoria stabilisce le modalità per la posa delle macchine distributrici di profilattici a prezzo agevolato presso gli esercizi pubblici di somministrazione di cibi o bevande, locali pubblici da ballo e più in generale ove sia consueto l’incontro per svago di giovani e adulti e per la diffusione del materiale informativo.

Art. 3.

(Facilitazioni economiche per l’acquisto dei profilattici e la stampa del materiale informativo)

  1. Il Ministro della Salute provvede, con il medesimo decreto di cui all’Art. 2, a fissare gli aiuti economici a sostegno o a totale copertura dell’acquisto delle macchine distributrici e dei profilattici.

  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Essenzialità dell’adeguamento alla presente Legge per locali pubblici e Istituti scolastici e universitari)

  1. Gli esercizi pubblici definiti dall’Art. 2, comma 3 e gli Istituti scolastici e universitari devono provvedere all’installazione delle macchine distributrici entro tre mesi dalla definizione da parte del Ministero della Salute delle aziende e dei materiali selezionati oppure entro tre mesi dall’inizio delle loro attività.

Art. 5.

(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Firme: Franco Grillini + altri.

 

Norme per la distribuzione dei profilattici e per l’informazione sulla prevenzione delle infezioni trasmesse attraverso rapporti sessuali


Presentata il 12 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Numerose e serie pubblicazioni nazionali e internazionali avvalorano, basandosi su studi comprovati, l’utilità dell’uso del profilattico o preservativo per combattere la diffusione del virus dell’AIDS.
I soggetti attualmente più a rischio sono gli uomini sposati ed i giovanissimi. Queste due categorie rappresentano ormai i principali « bacini in espansione » di chi corre il pericolo del contagio. Per i giovani, inoltre, il rischio aumenta per l’uso delle droghe da discoteca che, mescolate con l’alcool, fanno cadere l’autocontrollo e i freni inibitori. È importante quindi fare un’opera di prevenzione basandosi su informazioni serie, soprattutto a livello scolastico, salvaguardando i giovani che sono, proprio perchè sprovvisti di informazioni, i soggetti oggettivamente più a rischio di contagio. In molti Paesi europei, a cominciare dalla Gran Bretagna, è ormai in funzione da anni un servizio di distribuzione gratuita dei profilattici nei presìdi della sanità pubblica e presso molti dei luoghi frequentati dai giovani come le discoteche.

La presente proposta di legge punta ad un obiettivo limitato: assicurare la distribuzione possibilmente gratuita ad alcune categorie, per esempio i giovani, ed a prezzo agevolato ad altre, secondo disposizioni del Ministero della sanità.
Inoltre il rinvio al Ministero della sanità per l’applicazione e a quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la distribuzione negli istituti superiori permette di tenere conto nell’applicazione sia dell’esigenza di informare e rendere disponibile gratis o a prezzo agevolato i profilattici per quanti lo vogliono, sia della sensibilità delle famiglie e del credo religioso di molti cittadini. L’obiettivo che ci si pone con questa proposta di legge è di far conoscere a tutti un mezzo di riduzione drastica dei rischi di contagio dell’AIDS e di altre malattie infettive (l’epatite C, oltre alle classiche malattie veneree) e di renderlo disponibile per quanti vogliano utilizzarlo. Non si vuole certo entrare nella sfera delle scelte religiose, di vita sessuale o sentimentale di ciascun cittadino e quindi promuovere una o l’altra delle scelte possibili sui comportamenti sessuali nella convinzione che la legge deve tutelare la liberta` di credo e di scelta di tutti i cittadini.
La proposta di legge prevede la distribuzione di pubblicazioni informative da parte del Ministero della sanità (cosa già avvenuta nel 1993 con l’opuscolo di « Lupo Alberto ») perchè si consenta l’informazione. Per le scuole è previsto che il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca definisca i criteri per l’installazione di distributori (magari con costo molto basso: 200 o 500 lire per evitare sprechi) ed anche il coinvolgimento di studenti, docenti e famiglie nell’adattare le forme dell’informazione alle diverse realtà territoriali ed ai diversi tipi d’istituto. Il coinvolgimento dei genitori riguarda soprattutto l’informazione rivolta agli studenti minorenni presenti negli istituti superiori. È previsto anche l’innalzamento dei criteri di controllo sulla qualità dei profilattici prodotti o distribuiti in Italia al massimo standard di sicurezza esistente nell’Unione europea.
La proposta di legge, va precisato, è una risposta agli inquietanti risultati di molte inchieste che rivelano come gli italiani, ed in specie i giovani, siano in Europa tra i più disinformati sulle cautele necessarie a prevenire l’AIDS ed altre malattie da contagio sessuale e quindi non una popolazione « casta », ma a rischio di contagio per ignoranza. Pur considerando gli studi che hanno contestato il profilattico come mezzo sicuro al 100 per cento contro l’AIDS, a tale proposito l’autorevole immunologo, professor Aiuti, ha precisato: « Nessuno ha mai detto che la sicurezza contro il contagio fosse totale, poiché ogni prodotto industriale, e quindi anche il profilattico, può essere difettoso. La limitazione del rischio va comunque dal 90 al 95 per cento. È stata l’Organizzazione mondiale della sanità a volere una campagna di diffusione del preservativo, dopo che il Centro di controllo delle malattie infettive di Atlanta ha verificato e ribadito la sua efficacia contro l’AIDS ».
Nessun mezzo, tranne la castità e la totale fedeltà ad un unico partner anch’esso fedele può dare la totale sicurezza da ogni contagio sessuale. È altrettanto vero che solo il non guidare nessuna auto e l’evitare ogni strada ove circolino autovetture, da` la totale certezza di non poter essere mai investito. Questa proposta di legge vuole più limitatamente evitare contrapposizioni ideologiche, lasciare ad ognuno le sue convinzioni etiche, religiose e sessuali ma ridurre i casi di contagio e, come nel caso dell’AIDS e di certe forme di epatite, di possibili morti. Speriamo, onorevoli colleghi, nel consenso più ampio senza steccati ed in tanti contributi che possano modificare questa proposta mantenendone l’obiettivo: conoscere per poter scegliere liberamente e consapevolmente, garantire anche per i non abbienti mezzi di prevenzione dai contagi sessuali, tutela della gioventù non con proibizioni o ipocriti silenzi ma consentendo la scelta consapevole della propria sessualità con il minore rischio possibile.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1318
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
(Distribuzione dei profilattici e pubblicazioni esplicative).
1. Presso ogni presìdio medico pubblico e convenzionato sono distribuiti profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le infezioni a trasmissione attraverso rapporti sessuali, con particolare riferimento all’AIDS.

ART. 2.
(Modalità per la distribuzione).

  1. Il Ministro della sanità , entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a stabilire le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici, nonché per la realizzazione e la distribuzione di pubblicazioni informative, anche di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’uso degli stessi negli istituti secondari superiori.
    2. Il Ministro della sanità prevede, nel decreto di cui al comma 1, apposite facilitazioni per le regioni, gli enti locali e le strutture sanitarie, onde rifornire altri centri sul territorio per la distribuzione di profilattici e pubblicazioni.
    3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità detta disposizioni che garantiscano i controlli sulla produzione e distribuzione dei profilattici in commercio nel territorio nazionale al massimo standard di sicurezza previsto dalle legislazioni dei Paesi dell’Unione europea.

ART. 3.
(Distribuzione nei locali pubblici).

  1. E’ requisito essenziale per l’esercizio dell’attività dei locali pubblici da ballo e delle aree destinate a concerti che questi possano garantire un servizio di distribuzione di profilattici ai clienti.
    2. Gli esercizi di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 4.
(Modalità di distribuzione negli istituti scolastici).

  1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per favorire la installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione superiore nonché per la diffusione di pubblicazioni esplicative di tutte le forme di prevenzione delle malattie infettive trasmissibili attraverso rapporti sessuali, prevedendo la partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori per adattare l’attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.

ART. 5.
(Disposizioni finanziarie).

  1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità.

  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ART. 6.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Firmato: Alfonso Pecoraio Scanio + altri


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