{"id":1000186,"date":"2015-01-28T00:00:00","date_gmt":"2015-01-27T23:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2019-06-28T15:08:56","modified_gmt":"2019-06-28T13:08:56","slug":"responsabilita-penali-hiv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.comodo.it\/blog\/responsabilita-penali-hiv\/","title":{"rendered":"Rapporti sessuali e responsabilit\u00e0 penale  delle persone HIV in Italia"},"content":{"rendered":"<p>Su una cosa la legge italiana \u00e8 chiara: chi ha l\u2019HiV non \u00e8 costretto ad informare il partner del suo stato di salute, ma ha l\u2019obbligo di usare il profilattico \u2013 maschile o femminile, a seconda dei casi \u2013 dall\u2019inizio alla fine del rapporto. In caso di rottura, invece, \u00e8 tenuto a spiegargli le possibili conseguenze dell\u2019incidente e ad indicargli l\u2019unica via di uscita entro le 48 ore: la PEP (Profilassi Post-Esposizione).<\/p>\n<p>Per la giustizia italiana, il sieropositivo \u00e8 l\u2019unico responsabile di quello che accade in caso di contagio o di tentato contagio e, se finisce in tribunale, un HiV+ pu\u00f2 arrivare a scontare anche oltre 20 anni di carcere.<br \/>\nI reati sono vari e dipendono da una serie di fattori: la consapevolezza del proprio stato di salute, la volont\u00e0 di contagiare, il numero di vittime, il tipo di rapporto e l\u2019evoluzione della malattia nelle persone inconsapevolmente infettate.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong>Epidemia, omicidio e lesione personale<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\u00abIl nostro ordinamento \u2013 spiega l\u2019avv. Paolo Cichetti, specialista in diritti del malato &#8211; non ha mai configurato un reato specifico per i casi di contagio o rischio di contagio da HIV, ma ha scelto, a differenza di altri paesi, di utilizzare altre fattispecie gi\u00e0 codificate. Una \u00e8 il \u201cdelitto di epidemia\u201d provocata mediante la diffusione di germi patogeni: pu\u00f2 essere doloso (art. 438 c.p.) o colposo (art. 452 c.p.), ma \u00e8 praticamente impossibile dimostrare il rapporto di causalit\u00e0 tra chi ha trasmesso il virus e la diffusione epidemica. Le figure delittuose di cui pi\u00f9 frequentemente si sentir\u00e0 parlare sono invece l\u2019omicidio e la lesione personale\u00bb.<br \/>\nL\u2019unico caso in Italia di rinvio a giudizio per il delitto di epidemia, quello riguardante il 35enne Valentino Tatullo che aveva infettato decine di vittime con una strategia precisa e rigorosa, \u00e8 finito con un\u2019assoluzione per il reato (e una condanna a 22 anni per lesioni gravissime) anche in virt\u00f9 di una vecchia sentenza per cui: \u201cchiunque cagioni un\u2019epidemia, ma chi la cagioni mediante la diffusione di germi patogeni di cui abbia il possesso, anche \u00abin vivo\u00bb (animali di laboratorio), mentre deve escludersi che una persona, affetta da malattia contagiosa abbia il possesso dei germi che l\u2019affliggono\u201d.<\/p>\n<p>Il reato di lesioni gravissime, sanzionato dagli articoli 582 e 583 del Codice Penale, si configura invece quando chi \u00e8 affetto da HiV e ne \u00e8 consapevole, trasmette il virus ad un\u2019altra persona, senza precisa volont\u00e0 di contagiarla.<br \/>\nUna volta accertato il contagio si parler\u00e0 di delitto doloso, se chi ha causato volontariamente il contagio ha taciuto la propria posizione ed omesso di utilizzare le dovute protezioni;\u00a0il delitto sar\u00e0 colposo, se non abbia adottato le cautele necessarie. Si parla invece di\u00a0dolo eventuale, se l\u2019autore del reato, pur non volendolo, ha accettato il rischio che la trasmissione si verificasse.<br \/>\nIl reato di tentato omicidio, infine, si configura qualora nella persona contagiata da HiV, la malattia evolva in AIDS e poi muoia.<\/p>\n<p>\u00abUna pronuncia del Tribunale di Roma \u2013 spiega l\u2019 Avv. Cichetti &#8211; esclude l\u2019esistenza di un nesso causale necessario tra la contrazione della sieropositivit\u00e0 e quella dell\u2019AIDS conclamata, pertanto, nel caso in cui la vittima del contagio si trovi nella fase di latenza clinica che caratterizza lo stato di sieropositivit\u00e0, la fattispecie delittuosa sar\u00e0 quella della lesione personale aggravata ex art. 582 c.p., e non quella del tentato omicidio, non potendo essere ravvisata nel comportamento del colpevole una condotta idonea a cagionare la morte della vittima; il tentato omicidio, tuttavia, potr\u00e0 trovare riscontro qualora la vittima del contagio abbia precocemente sviluppato la fase conclamata della malattia dalla quale discende, in modo sostanzialmente inevitabile, la morte\u00bb.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong>Dolo eventuale e colpa cosciente: quando chi infetta \u201clo fa apposta\u201d<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Nella maggior parte dei casi chi trasmette l\u2019HiV commette reato con colpa aggravata e non con dolo. Vediamo il perch\u00e9.<br \/>\nLa questione \u00e8 dibattuta e\u00a0da tempo impegna dottrina e giurisprudenza. Quali sono i confini tra dolo eventuale e colpa cosciente? Quando cio\u00e8 chi, consapevolmente affetto dal virus dell\u2019Aids, intrattiene rapporti sessuali non protetti con un partner sano e lo infetta, pu\u00f2 essere accusato di averlo fatto apposta e ottenere le relative aggravanti.<br \/>\nCon la sentenza n. 44712 del 2008 la Corte di Cassazione afferm\u00f2 che: \u201crisponde a titolo di dolo eventuale il soggetto sieropositivo che abbia ripetuti rapporti sessuali non protetti con il proprio partner quando risulti che fosse perfettamente a conoscenza del male dal quale era affetto e consapevole della concreta possibilit\u00e0 di trasmettere il male al proprio compagno\u201d.<\/p>\n<p>Il caso di Claudio Pinti, 36enne di Ancona che con metodicit\u00e0 decise di contagiare 228 partner, rientra appieno in questo dibattito. L\u2019uomo aveva sempre negato l\u2019esistenza del virus e di conseguenza il bisogno di una terapia, la necessit\u00e0 di proteggersi e quella di avvertire i partner della sua immunodeficienza.<br \/>\nPer Pinti, ora in carcere, \u00e8 stato frattanto appena aperto un fascicolo: potrebbe trattarsi, ma la giustizia deve ancora fare il suo corso, di uno dei rarissimi casi in cui in Italia verr\u00e0 comminata una pena aggiuntiva per \u201clesioni gravissime con colpa cosciente\u201d.<br \/>\nL\u2019avv. Cicchetti ci ricorda che tuttavia: \u00abNell\u2019ambito dei delitti consumati \u00e8 opinione prevalente, a proposito dell\u2019elemento psicologico del reato, ritenere che il contagio per via sessuale debba essere ascritto all\u2019agente a titolo di colpa aggravata dalla previsione dell\u2019evento, perch\u00e9 agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi. In questi casi l\u2019agente agisce nella convinzione, giusta o sbagliata che sia, che il contagio non si verificher\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong>L\u2019ipotesi di delitto, doloso o colposo, e il caso Pinti<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Sul fascicolo aperto dal procuratore Irene Bilotta e dal pm Marco Pucilli nei confronti di Claudio Pinti accusato di lesioni gravissime dolose potrebbe aggiungersi anche un\u2019incriminazione per omicidio volontario. Il sospetto \u00e8 che Pinti abbia infettato anche la compagna, Giovanna Gorini, morta a 32 anni dopo aver contratto anche lei l\u2019Hiv. Lui le avrebbe impedito di curarsi, mentre continuava a frequentare siti d\u2019incontri per sesso estremo.<\/p>\n<p>Altro \u00e8 il caso di morte non esplicitamente provocata del soggetto infettato, all\u2019interno di relazioni sessuali ripetute nel tempo. L\u2019avv. Cichetti ricorda in proposito che: \u00abIn caso di morte di un partner infettato nell\u2019ambito di relazioni sessuali protratte nel tempo e connotate sia dall\u2019assenza di precauzioni sia dalla mancata comunicazione al partner dello stato di sieropositivit\u00e0, l\u2019ipotesi delittuosa pi\u00f9 probabile sar\u00e0 quella di\u201cdolo eventuale\u201d.Chi ha provocato la morte del partner sar\u00e0 pertanto considerato colpevole, pur non volendo l\u2019evento, di aver accettato il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta\u00bb.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong>Quando il contagio non avviene: il reato di tentate lesioni personali<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Pu\u00f2 anche accadere che, a seguito di un rapporto ripetuto nel tempo e senza protezione, il partner non venga mai contagiato. Questo, per\u00f2, non significa che nessun reato sia stato compiuto.<\/p>\n<p>Chi mette a rischio un\u2019altra persona commette sempre un \u201cdelitto tentato\u201d, punibile solo se non si tratta di rapporti occasionali. Secondo l\u2019avvocato Cichetti: \u00abData l\u2019incompatibilit\u00e0 tra la struttura normativa del dolo eventuale e quella del tentativo, si potr\u00e0 parlare di tentativo punibile e quindi di dolo diretto, solo quando il rapporto potenzialmente contagiante non sia occasionale, ma integri una vera e propria relazione sessuale, cosicch\u00e9 il rischio di contagio diventa pi\u00f9 probabile\u00bb.<br \/>\nQuando il rapporto sessuale non protetto si trasforma dunque da \u201cazione isolata\u201d ad \u201cattivit\u00e0\u201d, acquisisce dunque la cosiddetta \u201cefficienza causale\u201d a trasmettere l\u2019infezione da HIV. Mentre nel rapporto occasionale il rischio di contagio \u00e8 solo possibile, saremo nell\u2019ambito del \u201cdelitto impossibile per inidoneit\u00e0 della condotta\u201d; nel secondo caso invece, essendoci una intenzione, si parler\u00e0 di tentate lesioni personali aggravate dolose.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong>La trasmissione materno-fetale<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Alcune leggi che criminalizzano la trasmissione o l\u2019esposizione all\u2019HiV sono cos\u00ec generiche che permettono in teoria di perseguire le donne che hanno contagiato il figlio durante la gravidanza o l\u2019allattamento. Milioni di donne che oggi hanno accesso a programmi di pianificazione familiare o a trattamenti che prevengono la trasmissione materno-fetale, una volta in gravidanza, voluta o indesiderata, potrebbero incorrere in un reato penale. C\u2019\u00e8 da capire come si orienterebbe la legge, in caso di donne vittime di stupro, anche domestico, in seguito al quale restano incinta e trasmettono involontariamente l\u2019HiV al nascituro.<br \/>\nPer una donna, rimanere incinta se ha l\u2019HiV pu\u00f2 essere in s\u00e9 oggetto di denuncia.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 per questo che molte donne in stato interessante, preferiscono non sapere ed evitare il test HiV.<br \/>\nNelle linee generali, come conclude l\u2019avv. Cichetti: \u00abl\u2019uso delle sanzioni penali e la criminalizzazione dei rapporti sessuali non protetti, non solo non aiuta l\u2019emersione del sommerso, ma non riduce affatto le probabilit\u00e0 di diffusione del virus. Poich\u00e9 la responsabilit\u00e0 penale deriva dalla consapevolezza del proprio status da parte della persona infetta, uomini e donne spesso preferiscono non sapere e continuare a farsi del male\u00bb.<\/p>\n<p>La criminalizzazione indiscriminata della trasmissione dell\u2019HiV non \u00e8 dunque la soluzione. E come dimostrato da tante organizzazioni internazionali in svariate occasioni (qui la sintesi delle idee, nel lavoro \u201c10 motivi per opporsi alla criminalizzazione della trasmissione o esposizione al virus dell\u2019HiV\u201d) mette a repentaglio i programmi &#8211; che tramite il rispetto dei diritti umani \u2013 aiutano prevenire l\u2019infezione oaffrontare la sieropositivit\u00e0 con coraggio e voglia di vivere.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La giurisprudenza in termini di HIV&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1024958,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[120],"tags":[],"class_list":["post-1000186","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aids-e-legislazione"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.comodo.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1000186","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.comodo.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.comodo.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.comodo.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.comodo.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1000186"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.comodo.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1000186\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.comodo.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1024958"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.comodo.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1000186"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.comodo.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1000186"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.comodo.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1000186"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}